Fatti
In questo caso si trattava di una convenzione di divorzio in cui le parti avevano concordato che la responsabilità genitoriale spettasse ad entrambi i genitori congiuntamente e che il padre avesse un ampio diritto di visita e di vacanza. Tuttavia, sia il tribunale distrettuale che il tribunale cantonale hanno rifiutato l'approvazione della convenzione su questi due punti.
Il tribunale cantonale ha motivato il rifiuto della responsabilità genitoriale congiunta affermando che, ai sensi dell'art. 297 cpv. 3 CC, la responsabilità genitoriale dopo il divorzio deve essere attribuita a un solo genitore. Per quanto riguarda l'ampio diritto di visita e di vacanza, il tribunale cantonale ha fatto riferimento alla prassi dei tribunali dei Grigioni, secondo la quale un diritto di visita di un fine settimana al mese e tre settimane di vacanza all'anno è considerato adeguato.
Il padre ha presentato ricorso contro questa sentenza.
Legge
Il Tribunale federale ha confermato in primo luogo la giurisprudenza secondo la quale, ai sensi dell'art. 297 cpv. 3 CC, la responsabilità genitoriale congiunta dopo il divorzio è esclusa. Non ha visto motivi per discostarsi da questa giurisprudenza, in quanto il legislatore ha deliberatamente deciso che dopo il divorzio la responsabilità genitoriale debba essere attribuita a un solo genitore, al fine di garantire al meglio il benessere del minore.
Per quanto riguarda il diritto di visita, tuttavia, il Tribunale federale è giunto a un risultato diverso. Ha affermato che il tribunale cantonale, nel decidere sull'approvazione del diritto di visita esteso concordato dalle parti, non poteva…