Art. 8 CEDU

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Niente autorizzazione di soggiorno per una cittadina di uno Stato terzo (e sua figlia) dopo lo scioglimento dell'unione coniugale con un cittadino dell'UE, che non fruisce (più) di alcun diritto di soggiorno in Svizzera
    · 29/11/2017 · 2’251 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ricongiungimento familiare; diritto di residenza certo, riconosciuto sia in virtù del diritto al rispetto della vita privata che di quella familiare
    · 01/06/2004 · 1’954 citazioni Riassunto
  3. 3
    Diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno per una madre straniera in virtù della sua relazione con il figlio svizzero
    · 02/02/2009 · 1’923 citazioni Riassunto
  4. 4
    Diritto ad un'autorizzazione in materia di diritto degli stranieri basato sul diritto al rispetto della vita privata
    · 08/05/2018 · 1’787 citazioni Riassunto
  5. 5
    Concretizzazione della nozione di "pena detentiva di lunga durata"; proporzionalità della revoca dell'autorizzazione
    · 25/09/2009 · 1’739 citazioni
  6. 6
    Ricongiungimento familiare di rifugiati che hanno ottenuto l'asilo in Svizzera
    · 05/09/2013 · 1’453 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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