Art. 8 CEDU
Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Niente autorizzazione di soggiorno per una cittadina di uno Stato terzo (e sua figlia) dopo lo scioglimento dell'unione coniugale con un cittadino dell'UE, che non fruisce (più) di alcun diritto di soggiorno in Svizzera2’251 citazioni
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2Ricongiungimento familiare; diritto di residenza certo, riconosciuto sia in virtù del diritto al rispetto della vita privata che di quella familiare1’954 citazioni
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3Diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno per una madre straniera in virtù della sua relazione con il figlio svizzero1’923 citazioni
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4Diritto ad un'autorizzazione in materia di diritto degli stranieri basato sul diritto al rispetto della vita privata1’787 citazioni
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5Concretizzazione della nozione di "pena detentiva di lunga durata"; proporzionalità della revoca dell'autorizzazione1’739 citazioni
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6Ricongiungimento familiare di rifugiati che hanno ottenuto l'asilo in Svizzera1’453 citazioni
Ultime sentenze del TF
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