Fatti
Il ricorrente, un cittadino serbo, arrivò in Svizzera nel 1983 all'età di 12 anni e da allora dispone di un permesso di soggiorno. Si sposò nel 1992 con una connazionale e ha due figli. La famiglia visse in Svizzera fino al 1995, poi la moglie e i figli lasciarono il paese. Nel 1999 tornarono e il ricorrente chiese nuovamente il ricongiungimento familiare, che però fu rifiutato. Il ricorrente impugnò questa decisione dinanzi al Tribunale amministrativo del Canton Lucerna, che però non entrò nel merito, poiché negò l'esistenza di un diritto al ricongiungimento familiare.
Il ricorrente presentò ricorso al Tribunale federale, che ora deve decidere la causa. La questione è se il ricorrente abbia un diritto al ricongiungimento familiare, nonostante disponga solo di un permesso di soggiorno e non di un permesso di domicilio.
Legge
Il Tribunale federale esamina innanzitutto se il ricorrente abbia un diritto al ricongiungimento familiare. Stabilisce che né la legge né il regolamento prevedono un tale diritto. L'art. 17 cpv. 2 LDDS presuppone per il ricongiungimento familiare la presenza di un permesso di domicilio, che il ricorrente non possiede.
Il Tribunale esamina poi se il ricorrente possa invocare l'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) o l'art. 13 cpv. 1 Cost. Stabilisce che queste garanzie non sono assolute e si tratta di un'esigenza di bilanciamento degli interessi. Il ricorrente deve avere un diritto di soggiorno consolidato in Svizzera per potersi avvalere di queste garanzie.
Il Tribunale conclude che il ricorrente ha un diritto di soggiorno consolidato in Svizzera, poiché vive in Svizzera da oltre 20 anni, parla correntemente il tedesco e non mantiene più rapporti con il suo paese d'origine. La sua famiglia,…