Art. 25 LDDS

Ammissione di frontalieri

1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa come frontaliero unicamente se:
  1. a. fruisce di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo e il suo luogo di residenza si trova da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera; e b. lavora in Svizzera entro la zona di frontiera.
2 Gli articoli 20, 23 e 24 non sono applicabili.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ricongiungimento familiare; diritto di residenza certo, riconosciuto sia in virtù del diritto al rispetto della vita privata che di quella familiare
    · 01/06/2004 · 7 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ricongiungimento dei familiari stranieri di un cittadino svizzero dopo l'entrata in vigore dell'Accordo con la CE in materia di libera circolazione delle persone
    · 17/01/2003 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Trasformazione del permesso stagionale in permesso annuale; impegni della Svizzera derivanti da trattati internazionali
    · 09/07/1997 · 3 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 55 cpv. 3 OLS: obbligo posto a carico di un datore di lavoro che ha impiegato stranieri sprovvisti di permesso
    · 01/12/1995 · 2 citazioni Riassunto
  5. 5
    Trasformazione di un'autorizzazione stagionale in una annuale; effetti transitori del cambiamento del 19 ottobre 1994 dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri
    · 16/04/1996 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    Nozione di rinnovo "automatico" di un'autorizzazione CE/AELS
    · 26/04/2010 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Aufenthaltsbewilligung EG/EFTA; Ausländerausweis
    · 26/04/2010 · 1 citazioni de Riassunto
  • 08/12/2005 · 1 citazioni de
  • 15/12/2004 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.