Art. 25 LDDS
Ammissione di frontalieri
1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa come frontaliero unicamente se:
- a. fruisce di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo e il suo luogo di residenza si trova da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera; e b. lavora in Svizzera entro la zona di frontiera.
2 Gli articoli 20, 23 e 24 non sono applicabili.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ricongiungimento familiare; diritto di residenza certo, riconosciuto sia in virtù del diritto al rispetto della vita privata che di quella familiare7 citazioni
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2Ricongiungimento dei familiari stranieri di un cittadino svizzero dopo l'entrata in vigore dell'Accordo con la CE in materia di libera circolazione delle persone3 citazioni
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3Trasformazione del permesso stagionale in permesso annuale; impegni della Svizzera derivanti da trattati internazionali3 citazioni
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4Art. 55 cpv. 3 OLS: obbligo posto a carico di un datore di lavoro che ha impiegato stranieri sprovvisti di permesso2 citazioni
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5Trasformazione di un'autorizzazione stagionale in una annuale; effetti transitori del cambiamento del 19 ottobre 1994 dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri1 citazioni
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6Nozione di rinnovo "automatico" di un'autorizzazione CE/AELS0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Aufenthaltsbewilligung EG/EFTA; Ausländerausweis1 citazioni
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1 citazioni08/12/2005 · 1 citazioni de
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1 citazioni15/12/2004 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.