Fatti

B.X., originario della Turchia, nato nel 1962, è giunto in Svizzera nel dicembre 1989. Dopo che la sua domanda d'asilo era stata respinta nell'agosto 1992, ha sposato una svizzera nel novembre 1992 e ha ottenuto la cittadinanza svizzera nel 1997. Quando è uscito dalla Turchia, B.X. ha lasciato sua figlia A.X., nata nel 1987 da una relazione non matrimoniale, presso sua madre in Turchia. Il 3 novembre 1999, A.X. è entrata in Svizzera con un visto per visitatori, a seguito di che suo padre ha presentato una domanda di permesso di soggiorno per lei. La polizia degli stranieri del Cantone di Zurigo ha respinto la domanda, in quanto non erano soddisfatte le condizioni per il ricongiungimento familiare. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha confermato questa decisione. A.X. ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso di diritto amministrativo. Esso constata che A.X. ha in linea di principio diritto al ricongiungimento con suo padre ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LDDS e dell'art. 8 CEDU, poiché al momento della presentazione della domanda non aveva ancora raggiunto la maggiore età. Tuttavia, un tale diritto al ricongiungimento presuppone che il figlio mantenga il rapporto familiare prioritario con il genitore residente in Svizzera. Questo non è il caso, in quanto A.X. ha vissuto presso sua madre e i suoi nonni in Turchia fino all'età di 13 anni ed è giunta in…