Fatti
Il cittadino jugoslavo H. era regolarmente impiegato in Svizzera con permessi stagionali a partire dalla metà di maggio 1991. Il 15 maggio 1995 ha richiesto la conversione del permesso stagionale in un permesso annuale. La Polizia cantonale degli stranieri gli ha comunicato il 15 giugno 1995 che, per motivi giuridici, non poteva più accogliere la sua richiesta. Secondo la revisione dell'Ordinanza sulla limitazione (BVO) del 19 ottobre 1994, dal 1° gennaio 1995 il permesso stagionale poteva essere convertito in un permesso annuale solo per i cittadini degli Stati AELS e dell'UE.
H. ha presentato una nuova richiesta di conversione il 9 novembre 1995, che è stata respinta dall'Ufficio federale degli stranieri a causa della revisione dell'ordinanza. H. ha presentato senza successo un ricorso contro questa decisione al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Con ricorso di diritto amministrativo del 2 febbraio 1997, H. ha chiesto al Tribunale federale di annullare la decisione del Dipartimento federale di giustizia e polizia e di esentarlo, in base all'art. 13 lett. h BVO in combinato disposto con l'art. 28 cpv. 1 lett. a o b BVO, dai contingenti massimi dell'Ordinanza sulla limitazione. In via subordinata, ha chiesto di stabilire che sussiste un grave caso di rigore personale, in modo da essere esente dai contingenti massimi in base all'art. 13 lett. f BVO.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che la disposizione riveduta dell'art. 28 cpv. 1 BVO, secondo la quale la possibilità di convertire il permesso stagionale in un permesso annuale è riservata solo ai cittadini degli Stati AELS e dell'UE, non è in contrasto né con la Costituzione né con i trattati internazionali.
Il Tribunale federale ha confermato il suo precedente giurisprudenza, secondo cui è compatibile con la legge e…