Art. 14 CEDU

Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ricongiungimento familiare parziale con uno Svizzero naturalizzato ("discriminazione nei confronti dei cittadini nazionali")
    · 22/01/2010 · 43 citazioni Riassunto
  2. 2
    Mancato rinnovo del permesso di dimora
    · 11/09/2000 · 40 citazioni Riassunto
  3. 3
    Metodo misto di valutazione dell'invalidità
    · 20/12/2016 · 32 citazioni Riassunto
  4. 4
    Ricongiungimento familiare di congiunti stranieri di uno Svizzero
    · 16/01/2004 · 31 citazioni Riassunto
  5. 5
    Iniziativa popolare comunale zurighese "Prima gli Svizzeri!"; uguaglianza giuridica, divieto di discriminazione
    · 21/11/2003 · 27 citazioni Riassunto
  6. 6
    Tetto massimo delle rendite
    · 06/12/2013 · 23 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
    · 04/05/2012 · 22 citazioni de Riassunto
  • 30/08/2017 · 12 citazioni de
  • Nichtverlängerung der Kurzaufenthaltsbewilligung, Nichterteilen einer Aufenthaltsbewilligung und Wegweisung
    · 24/11/2022 · 10 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.