Art. 14 CEDU
Divieto di discriminazione
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Ricongiungimento familiare parziale con uno Svizzero naturalizzato ("discriminazione nei confronti dei cittadini nazionali")43 citazioni
-
2Mancato rinnovo del permesso di dimora40 citazioni
-
3Metodo misto di valutazione dell'invalidità32 citazioni
-
4Ricongiungimento familiare di congiunti stranieri di uno Svizzero31 citazioni
-
5Iniziativa popolare comunale zurighese "Prima gli Svizzeri!"; uguaglianza giuridica, divieto di discriminazione27 citazioni
-
6Tetto massimo delle rendite23 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti22 citazioni
-
12 citazioni30/08/2017 · 12 citazioni de
-
Nichtverlängerung der Kurzaufenthaltsbewilligung, Nichterteilen einer Aufenthaltsbewilligung und Wegweisung10 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.