Fatti

I fatti possono essere riassunti come segue: A. Nell'ottobre 2003, [A.], nata nel 1977, ha richiesto prestazioni dell'assicurazione invalidità a causa di dolori lombari. L'ufficio AI del Cantone di San Gallo ha valutato la sua situazione medica e professionale. Per il periodo dal 1° giugno 2003 al 31 agosto 2004, ha fissato un grado d'invalidità del 50%, poi dal 1° settembre 2004 un grado del 22% secondo il metodo misto di valutazione. L'assicurata ha fatto opposizione, ma questa è stata respinta. B. [A.] ha adito la CEDU lamentando una violazione degli articoli 6, 8 e 14 CEDU. La CEDU ha constatato, con 4 voti contro 3, una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU. Ha accordato all'assicurata un indennizzo di 5.000 euro a titolo di equa soddisfazione e 24.000 euro per le sue spese. C. [A.] ha presentato una domanda di revisione presso il Tribunale federale, basandosi sulla sentenza della CEDU del 2 febbraio 2016.

Legge

1. Il Tribunale federale esamina se sono soddisfatte le condizioni per la revisione previste dall'art. 122 LTF. 2. Constata che la CEDU ha accertato una violazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU, che l'indennizzo accordato non copre il danno materiale lamentato e che la revisione è necessaria per porre rimedio alla violazione. 3. La CEDU ha motivato la sua decisione rilevando che l'applicazione del metodo misto di valutazione dell'invalidità incide in modo sproporzionato sulle donne che riducono la loro attività professionale dopo la nascita di un figlio, costituendo così una…