Art. 16 LPGA
Grado d’invalidità
Per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 4 cpv. 1, art. 28 cpv. 2 e art. 41 LAI (nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002): Nozioni d'incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di metodo di raffronto dei redditi e di revisione…12’541 citazioni
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2Precisazione della giurisprudenza in caso di un reddito da valido inferiore alla media6’900 citazioni
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3Art 72bis OAI (in vigore fino al 31 marzo 2011); allestimento di perizie amministrative e giudiziarie presso i centri d'osservazione medica dell'AI; rispetto del principio di un'equa procedura amministrativa e ricorsual…4’713 citazioni
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4Tasso a partire dal quale un reddito senza invalidità inferiore alla media giustifica un parallelismo dei redditi di paragone; applicazione (precisazione della giurisprudenza)4’679 citazioni
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5Art. 16 LPGA: Determinazione del grado d'invalidità2’624 citazioni
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6Determinazione del reddito da invalido sulla base dei dati salariali risultanti dalla documentazione relativa ai posti di lavoro (DPL)2’604 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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552 citazioni
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Assicurazione invalidità (rendita d'invalidità; reddito da invalido)509 citazioni
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Assicurazione invalidità367 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.