Fatti

Il signor A., nato nel 1960, si è annunciato nel 2002 all'ufficio AI del Cantone di Zurigo per ottenere una rendita AI a causa di disturbi alla schiena e di uno stato depressivo. Inizialmente, l'ufficio AI gli ha concesso una rendita intera, ma nel 2008 l'ha ridotta a una rendita parziale di tre quarti. Nel 2015, l'ufficio AI ha revocato completamente la rendita. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha successivamente accordato al signor A. una rendita parziale di un quarto a partire dal 1° luglio 2015.

L'ufficio AI ha presentato ricorso contro questa decisione al Tribunale federale, con l'obiettivo di confermare la decisione dell'11 maggio 2015 e di stabilire che non sussiste alcun diritto a una rendita.

Legge

Il Tribunale federale ha annullato la decisione della prima istanza e ha confermato la decisione dell'ufficio AI dell'11 maggio 2015. È giunto alla conclusione che non è giustificata alcuna deduzione dal salario tabellare e che il grado d'invalidità è pertanto del 30%, il che comporta l'assenza di un diritto a una rendita.

Il Tribunale federale ha spiegato che, nel determinare il reddito d'invalidità sulla base di valori medi statistici, una deduzione dal salario tabellare è in linea di principio possibile per tenere conto di caratteristiche personali e professionali. Tuttavia,…