Fatti

J., cittadina della Bosnia ed Erzegovina, è entrata in Svizzera nel 1991 e ha lavorato come operaia tessile dal luglio 1994 al luglio 2001. Dal luglio 2001 è incapace al lavoro. Nel settembre 2002 ha richiesto una rendita all'AI. L'ufficio AI del Cantone di Appenzello Interno ha inizialmente negato il diritto alla rendita, ma le ha poi accordato una rendita d'invalidità parziale con effetto dal 1° febbraio 2003. Il Tribunale cantonale di Appenzello Interno ha annullato la decisione di opposizione e ha accordato all'assicurata una rendita d'invalidità intera. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha presentato ricorso contro questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, nel determinare il reddito d'invalidità, occorre esaminare se il reddito di attività lucrativa conseguito senza pregiudizio della salute sia nettamente inferiore al salario medio del settore. In tal caso, è necessario procedere a un parallelismo dei redditi di confronto. A tal fine, è richiesta una deviazione della retribuzione effettivamente conseguita dal salario tabellare LSE…