Fatti

La signora Y., nata nel 1956, ha lavorato come operaia di montaggio presso la ditta X. AG dal 21 marzo 1999. A seguito di una ernia del disco nel maggio 2003, il 18 maggio 2004 ha richiesto prestazioni dell'assicurazione invalidità. L'ufficio AI del Cantone di Turgovia, con decisione del 13 febbraio 2006, ha negato il diritto a una rendita in quanto il grado di invalidità era dell'8%. Il ricorso dell'assicurata è stato accolto dalla Commissione di ricorso AVS/AI del Cantone di Turgovia, che ha stabilito che Y. aveva diritto a una rendita AI parziale a partire dal 1° maggio 2004.

Con ricorso in materia di diritto pubblico, l'ufficio AI ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione di ricorso AVS/AI.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, per determinare il grado di invalidità, il reddito di attività lucrativa deve essere calcolato in base all'ultimo salario conseguito, eventualmente adeguato all'aumento del costo della vita e all'evoluzione reale dei redditi. Se un assicurato percepisce un reddito nettamente inferiore alla media per motivi estranei all'invalidità, tale circostanza deve essere presa in considerazione nella valutazione dell'invalidità, a meno che non vi siano indizi che l'interessato abbia volontariamente accettato un livello di…