Fatti
R., agricoltore a V., ha impiegato senza autorizzazione per diversi mesi L., cittadino dell'ex-Jugoslavia. Il 19 dicembre 1989, L. ha ucciso mortalmente la sua compagna, per poi gettarsi contro un autotreno. Gravemente ferito, è stato ricoverato e le spese di ospedalizzazione e di trattamento sono state assunte dal Servizio cantonale di assistenza del Cantone di Friburgo. Il 2 giugno 1993, tale servizio ha richiesto a R. il rimborso delle spese di assistenza di L. sulla base dell'art. 55 cpv. 3 dell'ordinanza federale che limita il numero degli stranieri (OLE). R. ha fatto ricorso contro questa decisione.Legge
Il Tribunale federale esamina se l'art. 25 cpv. 1 della legge federale sul soggiorno e lo stabilimento degli stranieri (LSEE) costituisca una base legale sufficiente per consentire al Consiglio federale di emanare l'art. 55 cpv. 3 OLE, che impone al datore di lavoro l'assunzione delle spese di assistenza e di rimpatrio per gli stranieri che ha impiegato senza autorizzazione.
Il Tribunale ritiene che l'art. 25 cpv. 1 LSEE conferisca al Consiglio federale una delega di competenza legislativa ampia in materia di polizia degli stranieri, che non si limita alle semplici disposizioni di esecuzione ma comprende anche norme secondarie destinate a integrare la legge. Tuttavia, l'obbligo contenuto nell'art. 55 cpv. 3 OLE, che impone al datore di lavoro una responsabilità finanziaria molto gravosa, in particolare quando il lavoratore non è assicurato, non può basarsi su questa delega generale.
Il Tribunale ammette che l'art. 55 cpv. 3 OLE può costituire una base legale sufficiente per porre a carico del datore di lavoro le spese di soggiorno o di detenzione in…