Art. 4 LDDS
Integrazione
1 L’integrazione mira alla convivenza della popolazione residente indigena e di quella straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale, nonché sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza.
2 L’integrazione è volta a garantire agli stranieri che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera la possibilità di partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
3 L’integrazione presuppone la volontà degli stranieri di integrarsi nella società e un atteggiamento di apertura da parte della popolazione svizzera.
4 Occorre che gli stranieri si familiarizzino con la realtà sociale e le condizioni di vita in Svizzera, segnatamente imparando una lingua nazionale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rinnovo del permesso di dimora; matrimonio fittizio; abuso di diritto310 citazioni
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2Ricongiungimento familiare; diritto di residenza certo, riconosciuto sia in virtù del diritto al rispetto della vita privata che di quella familiare173 citazioni
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3Mancato rinnovo del permesso di dimora141 citazioni
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4Rifiuto di una proroga dell'autorizzazione di soggiorno di una straniera, che ha contratto un matrimonio fittizio con uno svizzero e che, durante il matrimonio, ha dato alla luce un figlio131 citazioni
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5Rifiuto opposto a uno straniero di farsi raggiungere dai figli nati da una precedente unione110 citazioni
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6Diritto ad un permesso di dimora o di domicilio92 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni
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13 citazioni
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11 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.