Art. 297 CC

Morte di un genitore

1 Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l’autorità parentale spetta al genitore superstite.
2 Se muore il genitore che deteneva l’autorità parentale esclusiva, l’autorità di protezione dei minori trasferisce l’autorità parentale al genitore superstite oppure nomina un tutore, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare il bene del figlio.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Non sussiste alcuna autorità parentale congiunta dopo il divorzio (art. 297 cpv. 3 CC)
    · 20/11/1997 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Sottrazione di minorenni. 1. Tenuto conto della diversità dei beni giuridici protetti dagli art. 220 e 183 n. 2 CP, occorre, per poter ammettere l'esistenza di un concorso ideale, stabilire se il comportamento dell'agen…
    · 16/01/1992 · 5 citazioni Riassunto
  3. 3
    Partenza per l'estero; potere decisionale dell'unico detentore della custodia
    · 01/06/2010 · 3 citazioni Riassunto
  4. 4
    Attribuzione dell'autorità parentale in caso di divorzio
    · 12/12/1991 · 2 citazioni Riassunto
  5. 5
    Eccezione al principio della pubblicità delle udienze; privazione del diritto di determinare il luogo di dimora di un figlio e collocamento di quest'ultimo presso terzi allo scopo di mantenere la situazione abitativa es…
    · 10/07/2018 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    Potere di esame
    · 10/03/2014 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Errichtung von Vormundschaften, Besuchsrechte
    · 03/12/2014 · 2 citazioni de Riassunto
  • Divorzio su domanda
    ZKBER.2019.54
    · 15/03/2012 · 1 citazioni de
  • Abänderung von Eheschutzmassnahmen
    · 01/06/2010 · 1 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.