Art. 297 CC
Morte di un genitore
1 Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l’autorità parentale spetta al genitore superstite.
2 Se muore il genitore che deteneva l’autorità parentale esclusiva, l’autorità di protezione dei minori trasferisce l’autorità parentale al genitore superstite oppure nomina un tutore, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare il bene del figlio.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Non sussiste alcuna autorità parentale congiunta dopo il divorzio (art. 297 cpv. 3 CC)5 citazioni
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2Sottrazione di minorenni. 1. Tenuto conto della diversità dei beni giuridici protetti dagli art. 220 e 183 n. 2 CP, occorre, per poter ammettere l'esistenza di un concorso ideale, stabilire se il comportamento dell'agen…5 citazioni
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3Partenza per l'estero; potere decisionale dell'unico detentore della custodia3 citazioni
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4Attribuzione dell'autorità parentale in caso di divorzio2 citazioni
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5Eccezione al principio della pubblicità delle udienze; privazione del diritto di determinare il luogo di dimora di un figlio e collocamento di quest'ultimo presso terzi allo scopo di mantenere la situazione abitativa es…0 citazioni
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6Potere di esame0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Errichtung von Vormundschaften, Besuchsrechte2 citazioni
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Divorzio su domanda1 citazioniZKBER.2019.54· 15/03/2012 · 1 citazioni de
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Abänderung von Eheschutzmassnahmen1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.