Art. 296 CC

Principi

1 L’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio.
2 Finché minorenni, i figli sono soggetti all’autorità parentale congiunta del padre e della madre.
3 I genitori minorenni o sotto curatela generale non hanno autorità parentale. Raggiunta la maggiore età, ottengono l’autorità parentale. Se viene revocata la curatela generale, l’autorità di protezione dei minori decide in merito all’attribuzione dell’autorità parentale conformemente al bene del figlio.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Autorità parentale esclusiva
    · 25/02/2016 · 84 citazioni Riassunto
  2. 2
    Trasferimento del minore in uno Stato non contraente
    · 26/11/2015 · 82 citazioni Riassunto
  3. 3
    Controversia vertente sull'istituzione della custodia esclusiva o alternata nel quadro di una procedura di protezione dell'unione coniugale
    · 29/09/2016 · 72 citazioni Riassunto
  4. 4
    · 28/05/1999 · 38 citazioni Riassunto
  5. 5
    Ha quindi diritto ad accrediti per compiti educativi per il tempo in cui il minorenne è stato in sua custodia.
    · 24/01/2000 · 32 citazioni
  6. 6
    Durata e portata del contributo di mantenimento per la cura del figlio
    · 21/09/2018 · 31 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.