Art. 296 CC
Principi
1 L’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio.
2 Finché minorenni, i figli sono soggetti all’autorità parentale congiunta del padre e della madre.
3 I genitori minorenni o sotto curatela generale non hanno autorità parentale. Raggiunta la maggiore età, ottengono l’autorità parentale. Se viene revocata la curatela generale, l’autorità di protezione dei minori decide in merito all’attribuzione dell’autorità parentale conformemente al bene del figlio.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Autorità parentale esclusiva84 citazioni
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2Trasferimento del minore in uno Stato non contraente82 citazioni
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3Controversia vertente sull'istituzione della custodia esclusiva o alternata nel quadro di una procedura di protezione dell'unione coniugale72 citazioni
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438 citazioni
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5Ha quindi diritto ad accrediti per compiti educativi per il tempo in cui il minorenne è stato in sua custodia.32 citazioni
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6Durata e portata del contributo di mantenimento per la cura del figlio31 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Divorzio16 citazioni
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15 citazioni
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elterliche Sorge12 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.