Fatti

I genitori non coniugati del minore C. (nato nel 2006) vivevano separati sin dalla sua nascita. La responsabilità genitoriale spettava alla madre, con la quale [C.] risiedeva. Nell’estate del 2013 i conflitti in merito al diritto di visita si acuirono, motivo per cui l’Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) dispose una curatela ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC.

Nella primavera del 2014 la madre comunicò al padre la sua intenzione di trasferirsi a Doha (Qatar) insieme a [C.] e al suo compagno, dove quest’ultimo avrebbe lavorato. Il padre presentò quindi una segnalazione di pericolo e chiese l’affidamento della responsabilità genitoriale e il divieto di trasferimento. L’APMA attribuì ai genitori la responsabilità genitoriale congiunta e autorizzò la madre a trasferirsi in Qatar. Il Consiglio di quartiere di Meilen respinse il ricorso del padre. Entrambi i genitori impugnarono la sentenza presso il Tribunale superiore di Zurigo. All’inizio del 2015 la madre si trasferì con [C.] in Qatar, dove il minore frequentava la scuola. Il Tribunale superiore non prese in considerazione i ricorsi, ritenendo che la competenza delle autorità svizzere fosse venuta meno a seguito del trasferimento in Qatar (Stato non contraente). Contro questa decisione la madre propose ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato la competenza internazionale delle autorità svizzere. Secondo l’art. 85 cpv. 1 LDIP e l’art. 5 HCM, sono competenti in via principale le autorità del luogo di residenza abituale del minore. In caso di trasferimento della residenza abituale in uno Stato contraente dell’HCM, la competenza passa alle autorità di tale Stato. Per gli Stati non contraenti come il Qatar, invece, vale il principio della perpetuatio fori: la competenza già stabilita permane, poiché non è garantito che lo Stato di accoglienza adotti misure di protezione del minore o porti avanti le procedure. Altrimenti si creerebbe una lacuna di competenza che potrebbe pregiudicare il benessere del minore.

Successivamente, il Tribunale ha valutato l’attribuzione della responsabilità genitoriale. A seguito della riforma del 2014 sulla responsabilità genitoriale, questa spetta in via principale ai genitori congiuntamente (art. 296 cpv. 2, art. 298a cpv. 1, art. 298b cpv. 2 CC). L’affidamento esclusivo è ammesso solo in casi eccezionali, qualora ciò sia necessario per il benessere del minore. Il legislatore parte dal presupposto che la responsabilità genitoriale congiunta serva generalmente al meglio il benessere del minore. L’affidamento esclusivo è ammesso solo in presenza di conflitti gravi e cronici che concretamente pregiudicano il benessere del minore.

Nel caso di specie, i conflitti tra i genitori si sono aggravati a seguito del trasferimento pianificato e poi effettivamente realizzato in Qatar. Tuttavia, non sussistevano elementi concreti di una rottura insanabile del…