Art. 308 CC
Curatela
1 Se le circostanze lo richiedono, l’autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.
2 L’autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l’accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d’altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.
3 L’autorità parentale può essere corrispondentemente limitata.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Attribuzione dell'autorità parentale esclusiva110 citazioni
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2Diritto di visita; massima ufficiale; fatti e mezzi di prova nuovi (art. 156 cpv. 2, art. 273 CC; art. 55 cpv. 1 lett. c OG)95 citazioni
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3Trasferimento del minore in uno Stato non contraente71 citazioni
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4Curatela educativa64 citazioni
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5Ordinanza dell'Obergericht zurighese dell'8 settembre 2010 sugli onorari d'avvocato: criteri per la determinazione dell'indennità del rappresentante del figlio nell'ambito della procedura di divorzio dei suoi genitori63 citazioni
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6Diritto di visita (art. 274 cpv. 2 CC) e curatela (art. 308 cpv. 2 CC). 1. Il diritto di visita dev'essere concesso anche quando il suo esercizio è legato a dei conflitti60 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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44 citazioni
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Divorzio42 citazioni
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Ergänzung des Scheidungsurteils (persönlicher Verkehr)42 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.