Fatti

A. è la madre di C., nato nel 2003 da una relazione con B. Nel 2003, l'autorità tutoria ha istituito una curatela a favore di C. e ha conferito a D. il mandato di curatore. Tra i genitori vi è una situazione di forte conflitto, con coinvolgimento del figlio. Al padre è attualmente riservato un diritto di visita minimo di due incontri mensili, da esercitarsi sotto la supervisione di personale specializzato. Le relazioni personali tra padre e figlio sono però interrotte dal 2010.

Con decisione del 19 giugno 2012, l'autorità tutoria ha respinto la richiesta di B. di revocare il mandato di curatore a D. e di nominare un curatore educativo. B. ha impugnato tale decisione, che è stata parzialmente accolta dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Quest'ultima ha revocato il mandato a D. ed ha istituito a favore di C. una curatela educativa a norma dell'art. 308 cpv. 1 CC, incaricando l'autorità di protezione dei minori di nominare un curatore educativo idoneo.

A. si è aggravata al Tribunale federale, chiedendo la riforma della sentenza nel senso che il reclamo di B. sia respinto nella misura in cui postula la nomina di un curatore educativo a favore di C. ai sensi dell'art. 308 CC.

Legge

Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso. Secondo la Corte, l'istituzione di una curatela educativa a norma dell'art. 308 cpv. 1 CC presuppone che il bene del figlio sia minacciato, che tale pericolo non possa essere prevenuto né dai genitori stessi né mediante una misura meno incisiva e che l'intervento attivo di un consigliere appaia adeguato al raggiungimento di tale scopo.

Tuttavia, dagli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore emerge che il pericolo per il bene del minore rimane circoscritto alle gravi difficoltà nell'esercizio del diritto di visita. In tali circostanze, la misura di protezione più…