Fatti

A. e B. sono i genitori non sposati della figlia C., nata nel 2009. Alla nascita vivevano insieme e concordarono l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, approvato dall'autorità tutoria.

Pochi mesi dopo, i genitori si separarono. La madre si è trasferita più volte con C. e dal 2011 vive a W., mentre il padre, dopo aver lasciato la casa, non ha più avuto una propria abitazione e mantiene i contatti con la figlia presso la nonna paterna.

Su richiesta della madre, nel 2013 la KESB ha revocato la responsabilità genitoriale congiunta a causa della mancanza di capacità di cooperazione e comunicazione dei genitori, attribuendo la responsabilità genitoriale esclusiva alla madre, regolando il diritto di visita del padre e istituendo una curatela.

Contro questa decisione, il padre ha presentato reclamo, respinto dal Consiglio distrettuale, dal Tribunale superiore e infine dal Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha dovuto chiarire l'interpretazione dell'art. 298d cpv. 1 CC, che consente la rimodulazione della responsabilità genitoriale in caso di mutamento sostanziale delle circostanze per salvaguardare il benessere del minore.

Il Tribunale è giunto alla conclusione che per l'attribuzione esclusiva della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 298 e segg. CC non valgono i medesimi rigorosi presupposti previsti per la revoca della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 311 CC. Un'incapacità di comunicazione o cooperazione rilevante e cronica dei genitori può giustificare…