Art. 311 CC
D’ufficio
1 Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di protezione dei minori priva i genitori dell’autorità parentale: 1. quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente; 2. quando non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti.
2 Quando l’autorità parentale sia tolta ad entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore.
3 Salvo esplicita disposizione contraria, la privazione dell’autorità parentale vale anche riguardo ai figli nascituri.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Attribuzione dell'autorità parentale esclusiva113 citazioni
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2Partenza per l'estero; potere decisionale dell'unico detentore della custodia40 citazioni
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339 citazioni
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4Ha quindi diritto ad accrediti per compiti educativi per il tempo in cui il minorenne è stato in sua custodia.27 citazioni
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5Privazione dell'autorità parentale nei confronti di un padre incarcerato per un lungo periodo15 citazioni
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69 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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26 citazioni02/05/2016 · 26 citazioni de
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25 citazioni02/05/2016 · 25 citazioni de
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16 citazioni02/05/2016 · 16 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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