Art. 311 CC

D’ufficio

1 Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di protezione dei minori priva i genitori dell’autorità parentale: 1. quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente; 2. quando non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti.
2 Quando l’autorità parentale sia tolta ad entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore.
3 Salvo esplicita disposizione contraria, la privazione dell’autorità parentale vale anche riguardo ai figli nascituri.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Attribuzione dell'autorità parentale esclusiva
    · 27/08/2015 · 113 citazioni Riassunto
  2. 2
    Partenza per l'estero; potere decisionale dell'unico detentore della custodia
    · 01/06/2010 · 40 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 28/05/1999 · 39 citazioni Riassunto
  4. 4
    Ha quindi diritto ad accrediti per compiti educativi per il tempo in cui il minorenne è stato in sua custodia.
    · 24/01/2000 · 27 citazioni
  5. 5
    Privazione dell'autorità parentale nei confronti di un padre incarcerato per un lungo periodo
    · 05/03/1993 · 15 citazioni Riassunto
  6. 6
    · 29/12/2000 · 9 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 02/05/2016 · 26 citazioni de
  • 02/05/2016 · 25 citazioni de
  • 02/05/2016 · 16 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.