Fatti

La ricorrente [X.] e il resistente [Z.] sono coniugi divorziati con un figlio comune [Y.] , nato nel dicembre 2006. Dopo la separazione dei coniugi, le conseguenze della separazione sono state regolate giudizialmente. Il Tribunale distrettuale di Andelfingen ha divorziato le parti e ha posto il figlio sotto la responsabilità genitoriale della madre. Il tribunale ha disposto che la tutela istituita dal tribunale per la protezione del matrimonio dovesse essere proseguita per regolare e controllare i rapporti personali. Il tutore avrebbe dovuto stabilire il diritto di visita, regolarne le modalità, controllarlo e decidere sulla necessità e sulla durata di un diritto di visita accompagnato.

Il resistente ha presentato una domanda di modifica della sentenza di divorzio, poiché i rapporti personali tra lui e suo figlio erano controversi. Il Tribunale superiore del Canton Zurigo ha stabilito che il resistente aveva il diritto di prendere con sé o di visitare suo figlio e ha stabilito il diritto di visita. La ricorrente ha chiesto di negare il diritto di visita, poiché era dell'opinione che il figlio non fosse abbastanza stabile per avere contatti con il padre.

Legge

La Corte federale ha esaminato se l'istanza precedente aveva disposto a ragione i rapporti personali tra il padre e il figlio. Ha stabilito che l'istanza precedente aveva stabilito correttamente i fatti e che non c'erano motivi per negare i rapporti personali. La Corte ha ritenuto che l'istanza precedente non doveva far valutare peritamente lo stato di salute attuale del figlio, poiché il fatto rilevante poteva essere stabilito in altro modo.

La Corte federale ha anche respinto l'obiezione della ricorrente, secondo cui l'istanza precedente non aveva preso in considerazione la relazione del dott. med. [V.] . Ha ritenuto che la relazione fosse una relazione di parte e che…