Art. 296 CPC
Principio inquisitorio e non vincolatività delle conclusioni delle parti
1 Il giudice esamina d’ufficio i fatti.
2 Le parti e i terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari all’accertamento della filiazione, sempre che non comportino rischi per la salute. Le disposizioni sui diritti delle parti e dei terzi di rifiutare la collaborazione non sono qui applicabili.
3 Il giudice statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Calcolo del mantenimento del figlio; obbligatorietà del metodo a due fasi con ripartizione dell'eccedenza442 citazioni
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2Conclusioni d'appello347 citazioni
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3Controversia vertente sull'istituzione della custodia esclusiva o alternata nel quadro di una procedura di protezione dell'unione coniugale254 citazioni
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4Provvedimenti cautelari nella procedura di divorzio; mantenimento fra coniugi; quota destinata al risparmio (art. 276 CPC; art. 163 e 176 CC; art. 9 Cost.). Esigenze quanto alla prova della quota destinata al risparmio158 citazioni
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5Istanza comune dei genitori in merito alla disciplina dell'autorità parentale nell'ambito di una procedura di divorzio65 citazioni
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6Ordinanza dell'Obergericht zurighese dell'8 settembre 2010 sugli onorari d'avvocato: criteri per la determinazione dell'indennità del rappresentante del figlio nell'ambito della procedura di divorzio dei suoi genitori64 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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71 citazioni13/11/2020 · 71 citazioni de
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70 citazioni
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Ehescheidung (Kindes- und nachehelicher Unterhalt)67 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.