Fatti
A. e B. sono i genitori di C. (nato nel 2002). Le parti vivono separate dal 1° agosto 2011. Il 20 marzo 2013 il marito (A.) ha presentato la domanda di divorzio. Nell'udienza di conciliazione del 2 ottobre 2013, le parti hanno concluso un accordo parziale in cui hanno convenuto che C. sia posto sotto la responsabilità genitoriale della madre (B.).
Con sentenza del 20 agosto 2015, il Tribunale civile di Basilea-Campagna Est ha approvato l'accordo parziale e ha attribuito la responsabilità genitoriale su C. alla madre da sola. Il Tribunale cantonale di Basilea-Campagna ha confermato questa decisione per quanto riguarda la responsabilità genitoriale.
Davanti al Tribunale federale, A. (ricorrente) ha chiesto che C. sia posto sotto la responsabilità genitoriale congiunta con l'affidamento esclusivo a B. (controparte).
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che l'art. 133 cpv. 2 frase 2 CC obbliga il giudice del divorzio a tenere conto della richiesta congiunta dei genitori nel regolare i diritti e i doveri genitoriali. Sebbene una tale richiesta congiunta non vincoli il tribunale, questo non dovrebbe discostarsi senza un motivo serio da una regolamentazione che gode del consenso di entrambi i genitori.
L'art. 298 cpv. 1 CC non impedisce al giudice del divorzio di attribuire la responsabilità genitoriale a un solo genitore, se ciò è necessario per salvaguardare il benessere del minore. Questa disposizione è concepita per i casi in cui i genitori…