Art. 133 CC
1 Il giudice disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. In particolare disciplina: 1. l’autorità parentale; 2. la custodia; 3. le relazioni personali (art. 273) o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; e 4. il contributo di mantenimento.
2 Il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio. Prende in considerazione l’istanza comune dei genitori e, per quanto possibile, il parere del figlio.
3 Può stabilire il contributo di mantenimento anche per un periodo che va oltre la maggiore età del figlio.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Legittimazione a chiedere nel processo di divorzio contributi per il mantenimento del figlio39 citazioni
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2Partenza per l'estero; potere decisionale dell'unico detentore della custodia28 citazioni
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3Esecuzione del mantenimento del figlio minorenne dopo il raggiungimento della sua maggiore età22 citazioni
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4Istanza comune dei genitori in merito alla disciplina dell'autorità parentale nell'ambito di una procedura di divorzio19 citazioni
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5Trasferimento del figlio all'estero12 citazioni
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6Ordinanza dell'Obergericht zurighese dell'8 settembre 2010 sugli onorari d'avvocato: criteri per la determinazione dell'indennità del rappresentante del figlio nell'ambito della procedura di divorzio dei suoi genitori8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Divorzio (alimenti per il figlio)25 citazioni
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Eheschutz11 citazioni
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11 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.