Fatti
In una procedura di divorzio, il genitore a cui è attribuita la responsabilità genitoriale può far valere in nome proprio e al posto del figlio minorenne il contributo di mantenimento dovuto a quest'ultimo. Quando il figlio raggiunge la maggiore età nel corso del procedimento, questa facoltà del genitore (Prozessstandschaft) perdura per i contributi successivi al raggiungimento della maggiore età, a condizione che il figlio ormai maggiorenne vi acconsenta.Legge
Secondo l'art. 133 cpv. 1 CC, il giudice del divorzio deve in particolare fissare il contributo di mantenimento dovuto al figlio dal genitore che non ha la responsabilità genitoriale. La seconda frase di questo articolo precisa che tale contributo può essere fissato per un periodo che va oltre il raggiungimento della maggiore età.
La giurisprudenza ha sempre ammesso che il titolare della responsabilità genitoriale possa esercitare in nome proprio i diritti del figlio minorenne, compresa la facoltà di reclamare i contributi di mantenimento dovuti al figlio (Prozessstandschaft o Prozessführungsbefugnis). Con la modifica del CC nel 1994, il legislatore ha esteso questa facoltà del genitore oltre la maggiore età del figlio, al fine di evitare che l'abbassamento dell'età della maggiore età comprometta la formazione dei giovani.
Pertanto, quando il figlio minorenne…