Art. 304 CC
In genere
1 I genitori rappresentano per legge il figlio verso i terzi, nella misura dell’autorità parentale che loro compete.
2 Se ambedue i genitori sono detentori dell’autorità parentale, i terzi di buona fede possono presumere che ciascun genitore agisca con il consenso dell’altro.
3 I genitori non possono, in rappresentanza del figlio, contrarre fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d’uso.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rappresentanza del figlio minorenne, nella procedura indipendente sul suo mantenimento, da parte del genitore che ne ha la custodia; questione della collisione di interessi26 citazioni
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2Libertà di credo e di coscienza; dispensa da lezioni di nuoto miste per motivi religiosi21 citazioni
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3Ingerenza inammissibile nella libertà di credo e di coscienza11 citazioni
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4Esecuzione del mantenimento del figlio minorenne dopo il raggiungimento della sua maggiore età11 citazioni
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5Divieto di portare il velo per le allieve; base legale8 citazioni
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6Trasferimento della conduzione di una scuola secondaria pubblica femminile alla fondazione Schule St5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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17 citazioni
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Epidemiengesetz, Verordnung [des Regierungsrats des Kantons Bern] über Massnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Epidemie vom 4. November 202014 citazioni
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Nichtbestehen der Aufnahmeprüfung10 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.