Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

Il ricorrente [A.A.] (nato nel 2014) soffre di trisomia 21 e di ulteriori menomazioni della salute (cardiopatia congenita, disturbi della vista, disturbo del linguaggio). Dal 2019/2020 per tre anni ha frequentato la scuola dell’infanzia con il supporto di un’assistenza di classe, di un sostegno Low-Vision e di una terapia logopedica. Il Consiglio scolastico del Comune scolastico [U.] /SG ha disposto il 29 marzo 2022 la scolarizzazione del ricorrente presso la scuola speciale "[D.] " a partire dall’anno scolastico 2022/2023 per due anni provvisori. Il ricorrente, rappresentato dai genitori, ha impugnato tale decisione. Il Consiglio della pubblica istruzione del Cantone San Gallo e il Tribunale amministrativo del Cantone San Gallo hanno respinto i mezzi di impugnazione. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 24 aprile 2023 il ricorrente si è rivolto al Tribunale federale e ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata nonché l’ordinanza di una scolarizzazione integrativa in una classe regolare.

Sviluppo del fatto:

Nell’anno scolastico 2022/2023 il ricorrente è stato provvisoriamente iscritto in una classe regolare. Con provvedimento del 16 maggio 2023 è stata accolta la domanda di effetto sospensivo per l’anno scolastico 2022/23, ma respinta per l’anno scolastico 2023/24. Con provvedimento del 13 luglio 2023 è stato concesso l’effetto sospensivo anche per l’anno scolastico 2023/24 e sono state ordinate misure di sostegno precauzionali. Il Tribunale federale ha tenuto un’udienza pubblica il 29 settembre 2023.

Legge

1. Ammissibilità del ricorso:

Il Tribunale federale esamina la decisione impugnata del Tribunale amministrativo del Cantone San Gallo del 2 marzo 2023 in qualità di decisione finale di ultima istanza in una controversia di diritto pubblico (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). Il ricorso è ammissibile poiché il ricorrente, in qualità di titolare della potestà genitoriale ai sensi dell’art. 304 cpv. 1 CC, è legittimato a rappresentare e ha un interesse degno di protezione alla revisione della decisione. Il ricorso è stato presentato nei termini e nella forma prescritti (art. 100 cpv. 1, art. 42 LTF).

2. Parametri di valutazione e vincolo al fatto:

Il Tribunale federale applica d’ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF) e verifica solo le doglianze formulate, a meno che non emergano vizi evidenti. L’interpretazione e l’applicazione del diritto cantonale sono sottoposte a controllo solo per arbitrio (art. 106 cpv. 2 LTF). Il fatto si basa sulle risultanze della precedente istanza (art. 105 cpv. 1 LTF). Nuovi mezzi di prova sono ammessi solo se indotti dalla decisione della precedente istanza (art. 99 cpv. 1 LTF). Le relazioni e le prese di posizione presentate ex novo dal ricorrente sono state qualificate come novità inammissibili, poiché avrebbero potuto essere prodotte già nel procedimento cantonale o sono state redatte dopo la sentenza della precedente istanza.

3. Basi giuridiche federali della scolarizzazione speciale:

Il Tribunale federale illustra le basi costituzionali e di diritto internazionale della scolarizzazione speciale: art. 24 CRPD (diritto all’istruzione inclusiva), art. 8 cpv. 2 Cost. (divieto di discriminazione), art. 19 Cost. (diritto a un’istruzione scolastica di base sufficiente) e art. 62 cpv. 3 Cost. (obbligo cantonale di scolarizzazione speciale). La LDis concretizza tali prescrizioni e prevede all’art. 20 cpv. 2 LDis una preferenza per la scolarizzazione integrativa, purché ciò sia nell’interesse del minore e possibile. I Cantoni dispongono di un margine di configurazione, ma devono rispettare gli standard minimi federali. Una scolarizzazione separata è giustificata solo se le misure di sostegno necessarie non possono essere attuate nella scuola regolare e ciò è richiesto dall’interesse del minore.

4. Verifica della legittimità della scolarizzazione…