Fatti

La comunità scolastica di Bürglen (LTP) aveva emanato un divieto di indossare il velo a scuola. Due studentesse, A.X. e C.Y., che professano la religione islamica, avevano presentato una richiesta di deroga a questa regola per poter indossare il velo per motivi religiosi. La richiesta era stata respinta. Le studentesse e i loro genitori avevano presentato ricorso al Dipartimento per l'istruzione e la cultura del Cantone di Turgovia, ma senza successo. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia aveva quindi annullato il divieto, poiché non esisteva una base legale sufficiente per il divieto e la limitazione della libertà di religione e di coscienza delle studentesse non era proporzionata.

La comunità scolastica di Bürglen aveva presentato ricorso al Tribunale federale e chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo. La ricorrente aveva sostenuto che il divieto si basava su una base legale e che la limitazione della libertà di religione e di coscienza delle studentesse era giustificata.

Legge

Il Tribunale federale aveva respinto il ricorso. Aveva affermato che la libertà di religione e di coscienza (art. 15 Cost.) è un diritto fondamentale che comprende anche il diritto di scegliere e professare liberamente la propria religione e la propria visione del mondo. L'indossare il velo per motivi religiosi rientra nella tutela di questa libertà.

Il Tribunale aveva stabilito che una limitazione della libertà di religione e di coscienza è ammessa solo se si basa su una base legale, è giustificata da un interesse pubblico o dalla tutela dei diritti fondamentali di terzi e se è proporzionata. In questo caso, mancava una base legale sufficiente per il divieto di indossare il velo a scuola.

Il Tribunale aveva anche osservato che la ricorrente…