Art. 9 CEDU

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Neutralità confessionale della scuola, libertà di credenza e di coscienza di un'insegnante
    · 12/11/1997 · 44 citazioni Riassunto
  2. 2
    Libertà di credo e di coscienza; dispensa da lezioni di nuoto miste per motivi religiosi
    · 24/10/2008 · 30 citazioni Riassunto
  3. 3
    Divieto di portare il velo per le allieve; base legale
    · 11/07/2013 · 19 citazioni Riassunto
  4. 4
    Neutralità confessionale della scuola
    · 21/06/1999 · 19 citazioni Riassunto
  5. 5
    Legislazione penale cantonale sulle contravvenzioni: divieto di pubblicità sleale o ingannevole sul suolo pubblico; facoltà della polizia di allontanare i contravventori
    · 30/06/1999 · 17 citazioni Riassunto
  6. 6
    Ingerenza inammissibile nella libertà di credo e di coscienza
    · 11/12/2015 · 15 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.