Fatti

Il cittadino tunisino A. ha richiesto il 25 ottobre 2006 al Consiglio scolastico cittadino di Sciaffusa di dispensare i suoi due figli X. (nato nel 1995) e Y. (nato nel 1997) dall'obbligo di frequentare le lezioni di nuoto miste alla scuola elementare U. (rispettivamente 5a e 4a classe). L'autorità scolastica distrettuale competente ha respinto la richiesta. Il Consiglio dell'educazione del Cantone di Sciaffusa ha respinto anche il ricorso presentato da X. e Y. contro questa decisione. Il reclamo presentato al Tribunale superiore del Cantone di Sciaffusa non ha avuto successo.

Con un reclamo in materia di diritto pubblico, X. e Y. chiedono al Tribunale federale di annullare la decisione del Tribunale superiore.

Legge

Il Tribunale federale riconosce che l'obbligo di partecipare alle lezioni di nuoto miste costituisce un'ingerenza nella libertà di religione dei ricorrenti. Tuttavia, prevalgono gli interessi pubblici all'uguaglianza di genere, all'integrazione degli stranieri e…