Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

I ricorrenti A., B. e C. hanno proposto un ricorso contro le deliberazioni del Consiglio comunale della Municipalità politica di Wil del 11 febbraio 2016, con le quali è stato approvato il supplemento I al contratto scolastico tra il monastero di Santa Caterina e il Comune di Wil. Il supplemento I prevedeva che la fondazione Scuola Santa Caterina, una fondazione di diritto privato, assumesse la gestione di una scuola secondaria pubblica femminile. Il Tribunale amministrativo del Cantone San Gallo ha annullato le deliberazioni del Consiglio comunale il 17 dicembre 2019, rilevando la mancanza di una base giuridica per tali deliberazioni. Successivamente, il Comune di Wil e la fondazione Scuola Santa Caterina hanno proposto ricorso al Tribunale federale, che ha annullato la sentenza del Tribunale amministrativo e ha rinviato la causa al Tribunale amministrativo per la verifica della base legale (sentenza 2C_136/2020 / 2C_137/2020 del 5 novembre 2021).

Il Tribunale amministrativo del Cantone San Gallo ha deciso nuovamente il 11 aprile 2022 e ha respinto il ricorso di A., B. e C. Ha ritenuto che le disposizioni contenute nel contratto scolastico modificato, relative all’affidamento della gestione della scuola secondaria pubblica alla fondazione Scuola Santa Caterina, fossero equiparabili a una legge formale e ha escluso una violazione del principio di legalità, della libertà economica, della libertà di coscienza e di credo nonché del principio di parità di trattamento.

Con ricorso in materia di diritto pubblico del 23 maggio 2022, A., B. e C. hanno nuovamente proposto ricorso al Tribunale federale. Essi hanno chiesto l’annullamento della decisione impugnata del Tribunale amministrativo del 11 aprile 2022 nonché delle deliberazioni del Consiglio comunale di Wil del 11 febbraio 2016. La fondazione Scuola Santa Caterina, il Comune di Wil e il Tribunale amministrativo hanno chiesto il rigetto del ricorso. Il Dipartimento degli Interni del Cantone San Gallo ha rinunciato a presentare osservazioni.

Contesto del contratto scolastico:

Il 30 ottobre 1996 il monastero di Santa Caterina, ente di diritto pubblico, e la Municipalità politica di Wil hanno stipulato un contratto per l’affidamento della gestione di una scuola secondaria femminile al monastero. Il contratto è stato approvato il 16 settembre 1997 dal Consiglio di amministrazione cattolico e dal Dipartimento dell’educazione del Cantone San Gallo. Il contratto scolastico prevedeva che il monastero di Santa Caterina gestisse la scuola secondo il mandato educativo e formativo legale e introducesse ulteriori elementi derivanti dall’appartenenza a una comunità religiosa. Oltre alle alunne residenti a Wil, la scuola era frequentata anche da alunne private provenienti da altri Comuni.

Il 11 febbraio 2016 il Consiglio comunale di Wil ha approvato il supplemento I al contratto scolastico, che prevedeva l’affidamento della gestione della scuola alla fondazione Scuola Santa Caterina. Il supplemento conferiva al Comune di Wil il diritto di decidere sull’ammissione delle ragazze residenti a Wil nella scuola. Contro le deliberazioni del Consiglio comunale non è stato promosso alcun referendum.

Punto centrale della controversia:

I ricorrenti contestano che il contratto scolastico modificato violi la libertà di coscienza e di credo (art. 15 Cost.), il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 e 3 Cost.) nonché il principio di parità di trattamento tra i sessi. Essi sostengono che la fondazione Scuola Santa Caterina gestisca una scuola a forte impronta confessionale, incompatibile con la neutralità religiosa della scuola pubblica. Inoltre, la monoeducazione della scuola comporterebbe una discriminazione incostituzionale basata sul sesso.

Legge

Responsabilità statale di garanzia dei diritti fondamentali in materia scolastica:

Il Tribunale federale conferma innanzitutto che la sovranità scolastica spetta ai Cantoni (art. 62 cpv. 1 Cost.) e che questi ultimi devono garantire un insegnamento scolastico primario sufficiente e gratuito (art. 62 cpv. 2 e art. 19 Cost.). Sebbene l’istruzione non richieda una posizione monopolistica dello Stato, l’insegnamento scolastico primario è soggetto alla direzione o alla vigilanza statale. Le scuole private sono ammesse purché siano sottoposte alla vigilanza statale e rispettino i diritti fondamentali. In caso di affidamento di compiti pubblici a soggetti privati, lo Stato conserva la responsabilità di garanzia. L’affidamento stesso deve essere conforme ai diritti fondamentali e i soggetti privati devono essere sottoposti alla vigilanza statale. Nel caso di specie, l’affidamento della gestione di una scuola secondaria pubblica femminile alla fondazione Scuola Santa Caterina è in linea di principio ammissibile, ma è dubbio se ciò sia compatibile con l’obbligo di garanzia dei diritti fondamentali.

Violazione della libertà di coscienza e di credo (art. 15 Cost.):

Il Tribunale federale esamina se l’affidamento della gestione della scuola secondaria pubblica alla fondazione Scuola Santa Caterina violi il principio di neutralità religiosa della scuola pubblica. La fondazione Scuola Santa Caterina gestisce il Kathi come scuola cattolica con una forte impronta religiosa. La quotidianità scolastica comprende numerose attività religiose come funzioni religiose, pellegrinaggi, meditazioni e visite a luoghi di culto. Tali attività non sono sufficientemente separate dal resto dell’insegnamento e vanno oltre un insegnamento confessionale facoltativo. Inoltre, sussiste il rischio di una pressione latente a partecipare alle attività religiose, violando così la libertà negativa di coscienza e di credo delle alunne. La scuola si considera un’istituzione che mira a guidare le alunne verso la fede cristiana, il che è incompatibile con il principio di neutralità della scuola pubblica. Il Comune di Wil, in qualità di ente responsabile della scuola pubblica, deve garantire il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare della libertà di coscienza e di credo. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto.

Violazione del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 e 3 Cost.):

Il Tribunale federale…