Art. 3 LPre

1 Il Consiglio federale definisce un elenco di precursori che presentano un rischio di uso abusivo; a tal fine tiene conto del diritto internazionale.
2 Stabilisce i seguenti livelli di accesso applicabili a ciascun precursore di cui al cpv. 1, in funzione della sua concentrazione:
  1. a. accesso libero;
  2. b. accesso soggetto ad autorizzazione;
  3. c. accesso vietato;
  4. d. in alternativa, fino al raggiungimento di un quantitativo soglia determinato, accesso per il tramite di un negozio specializzato.
3 Gli oggetti che contengono precursori di cui al cpv. 1 sono esclusi dalle restrizioni di accesso. Il Consiglio federale può sottoporre singoli oggetti alle restrizioni di accesso.
4 Il Consiglio federale può escludere dalle restrizioni di accesso altri singoli prodotti che contengono precursori di cui al cpv. 1.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ingerenza inammissibile nella libertà di credo e di coscienza
    · 11/12/2015 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Trasferimento della conduzione di una scuola secondaria pubblica femminile alla fondazione Schule St
    · 17/01/2025 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • VB.2010.00068
    03/06/2010 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.