Art. 3 LPre
1 Il Consiglio federale definisce un elenco di precursori che presentano un rischio di uso abusivo; a tal fine tiene conto del diritto internazionale.
2 Stabilisce i seguenti livelli di accesso applicabili a ciascun precursore di cui al cpv. 1, in funzione della sua concentrazione:
- a. accesso libero;
- b. accesso soggetto ad autorizzazione;
- c. accesso vietato;
- d. in alternativa, fino al raggiungimento di un quantitativo soglia determinato, accesso per il tramite di un negozio specializzato.
3 Gli oggetti che contengono precursori di cui al cpv. 1 sono esclusi dalle restrizioni di accesso. Il Consiglio federale può sottoporre singoli oggetti alle restrizioni di accesso.
4 Il Consiglio federale può escludere dalle restrizioni di accesso altri singoli prodotti che contengono precursori di cui al cpv. 1.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ingerenza inammissibile nella libertà di credo e di coscienza4 citazioni
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2Trasferimento della conduzione di una scuola secondaria pubblica femminile alla fondazione Schule St0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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VB.2010.000680 citazioni03/06/2010 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.