Art. 62 Cost.
Scuola *
1 Il settore scolastico compete ai Cantoni.
2 I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L’istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.
3 I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.
4 Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un’armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l’età d’inizio della scolarità e la scuola dell’obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall’una all’altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.
5 La Confederazione disciplina l’inizio dell’anno scolastico.
6 È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all’elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Istruzione scolastica speciale per fanciulli disabili170 citazioni
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2Art. 8 cpv. 2, art. 19 e 62 Cost., così come art. 20 LDis149 citazioni
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3Presa a carico dei costi di trasporto per la frequentazione del preginnasio117 citazioni
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4Diritto dei disabili ad un'adeguata istruzione scolastica di base; scolarizzazione in una scuola speciale al di fuori del cantone d'origine112 citazioni
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5Diritti sociali fondamentali; esclusione disciplinare dalla scuola109 citazioni
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6Esclusione dalla scuola per motivi disciplinari74 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Schulrecht (Schülertransport)53 citazioni
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Schulgeld für auswärtigen Schulbesuch50 citazioni
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33 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.