Art. 72 Cost.
Chiesa e Stato
1 Il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni.
2 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni possono prendere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse comunità religiose.
3 L’edificazione di minareti è vietata.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Divieto della giurisdizione ecclesiastica; autonomia della Chiesa di un Cantone; competenza degli organi di giustizia interni alla Chiesa o di quelli cantonali per decidere in merito alle conseguenze sul piano finanziar…6 citazioni
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2La libertà di credo della Chiesa cattolica romana dello Stato e il diritto delle chiese riconosciute dallo Stato non sono lesi dalla condizione imposta alla Chiesa cattolica romana dello Stato dei Grigioni di versare un…3 citazioni
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3Libertà di credo e di coscienza; uscita dalla comunità ecclesiastica, rispettivamente dalla Chiesa nazionale3 citazioni
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4Dichiarazione di nullità dell'iniziativa popolare solettese "Per una rappresentanza equiparata nei diritti delle donne e degli uomini nelle autorità cantonali - Iniziativa 2001"2 citazioni
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5Trasferimento della conduzione di una scuola secondaria pubblica femminile alla fondazione Schule St0 citazioni
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6Arbitrato internazionale; decisione suscettiva di un ricorso; controllo da parte del Tribunale federale0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Gesuch um Dispensation vom Sexualkundeunterricht (Beschwerde 2C_133/2014 abgewiesen)1 citazioniVD.2012.122· 14/08/2013 · 1 citazioni de
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Gesuch um Dispensation vom Sexualkundeunterricht (Beschwerde 2C_132/2014 abgewiesen)1 citazioniVD.2012.121· 14/08/2013 · 1 citazioni de
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1 citazioni18/12/2002 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.