Fatti

A. risiede nel comune di B. nel Cantone di Lucerna. Con una dichiarazione scritta del 9 dicembre 2000 al Consiglio parrocchiale della parrocchia cattolica di B., ha dichiarato di recedere da questa parrocchia, ma ha sottolineato allo stesso tempo che tale recesso riguardava solo la Chiesa di Stato del Cantone di Lucerna e non la Chiesa cattolica romana, alla quale continuava a sentirsi appartenente. Il presidente del Consiglio parrocchiale ha risposto che la sua appartenenza alla parrocchia di B. rimaneva in vigore, poiché continuava a professare la fede nella Chiesa cattolica romana. A. si è quindi rivolta senza successo al Consiglio sinodale della Chiesa nazionale cattolica romana del Cantone di Lucerna, chiedendo che fosse accertato che non era più membro della parrocchia di B. Infine, A. ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso di diritto pubblico. Esso afferma che il collegamento, disciplinato nella Costituzione del Cantone di Lucerna, tra l'appartenenza alla comunità religiosa cattolica romana e l'appartenenza alla Chiesa nazionale cattolica romana e alla corrispondente parrocchia (c.d. Nexus) è fondamentalmente ammissibile. A. è libera di continuare a far parte della comunità religiosa cattolica romana o di uscirne. Non le viene richiesto di pronunciarsi contro la religione cattolica romana. Tuttavia, se si professa appartenente a questa comunità religiosa, è anche vincolata all'organizzazione prevista a tal fine. I conflitti personali non conferiscono di per sé il diritto di recedere parzialmente da un'associazione.

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