Art. 318 CC

Amministrazione

1 I genitori hanno il diritto e il dovere di amministrare la sostanza del figlio finché è soggetto alla loro autorità.
2 Se muore uno dei genitori, il genitore superstite deve consegnare all’autorità di protezione dei minori un inventario della sostanza del figlio.
3 L’autorità di protezione dei minori, se lo ritiene opportuno visti il genere e l’importanza della sostanza del figlio e le condizioni personali dei genitori, ordina la compilazione di un inventario o la consegna periodica di conti e rapporti.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Esecuzione del mantenimento del figlio minorenne dopo il raggiungimento della sua maggiore età
    · 03/12/2015 · 38 citazioni Riassunto
  2. 2
    Modifica del contributo di mantenimento per un figlio di genitori non uniti in matrimonio; legittimazione del detentore dell'autorità parentale
    · 30/04/2010 · 34 citazioni Riassunto
  3. 3
    Trasferimento del figlio all'interno del territorio svizzero
    · 11/08/2016 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Potere di esame
    · 10/03/2014 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    Eccezione alla sospensione dei termini)
    · 16/04/2009 · 0 citazioni
  6. 6
    DTF 52_II_332
    04/11/1926 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 20/06/2002 · 6 citazioni de
  • rigetto definitivo dell'opposizione
    · 17/01/2013 · 3 citazioni de
  • Inventar über das Kindesvermögen, Ersatzvornahme
    · 21/06/2007 · 3 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.