Art. 318 CC
Amministrazione
1 I genitori hanno il diritto e il dovere di amministrare la sostanza del figlio finché è soggetto alla loro autorità.
2 Se muore uno dei genitori, il genitore superstite deve consegnare all’autorità di protezione dei minori un inventario della sostanza del figlio.
3 L’autorità di protezione dei minori, se lo ritiene opportuno visti il genere e l’importanza della sostanza del figlio e le condizioni personali dei genitori, ordina la compilazione di un inventario o la consegna periodica di conti e rapporti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esecuzione del mantenimento del figlio minorenne dopo il raggiungimento della sua maggiore età38 citazioni
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2Modifica del contributo di mantenimento per un figlio di genitori non uniti in matrimonio; legittimazione del detentore dell'autorità parentale34 citazioni
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3Trasferimento del figlio all'interno del territorio svizzero2 citazioni
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4Potere di esame0 citazioni
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5Eccezione alla sospensione dei termini)0 citazioni
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6DTF 52_II_3320 citazioni04/11/1926 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni20/06/2002 · 6 citazioni de
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rigetto definitivo dell'opposizione3 citazioni
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Inventar über das Kindesvermögen, Ersatzvornahme3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.