Art. 106 CPC

Principi di ripartizione

1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l’attore; in caso di acquiescenza all’azione, il convenuto.
2 In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l’esito della procedura.
3 Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie in ragione della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario, può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Gratuità della procedura di gratuito patrocinio
    · 27/09/2011 · 704 citazioni Riassunto
  2. 2
    Prelievo e calcolo delle spese giudiziarie
    · 08/07/2013 · 407 citazioni Riassunto
  3. 3
    Accollamento delle spese ripetibili al Cantone in una procedura di ricorso in materia di assistenza giudiziaria, questione di diritto di importanza fondamentale
    · 23/09/2014 · 265 citazioni Riassunto
  4. 4
    Cauzione per le spese ripetibili; parziale concessione dell'assistenza giudiziaria
    · 27/08/2015 · 198 citazioni Riassunto
  5. 5
    Ripartizione delle spese nella procedura di divorzio
    · 22/08/2013 · 168 citazioni Riassunto
  6. 6
    Appello incidentale, ripartizione delle spese
    · 26/02/2019 · 121 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.