Art. 106 CPC
Principi di ripartizione
1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l’attore; in caso di acquiescenza all’azione, il convenuto.
2 In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l’esito della procedura.
3 Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie in ragione della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario, può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Gratuità della procedura di gratuito patrocinio704 citazioni
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2Prelievo e calcolo delle spese giudiziarie407 citazioni
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3Accollamento delle spese ripetibili al Cantone in una procedura di ricorso in materia di assistenza giudiziaria, questione di diritto di importanza fondamentale265 citazioni
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4Cauzione per le spese ripetibili; parziale concessione dell'assistenza giudiziaria198 citazioni
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5Ripartizione delle spese nella procedura di divorzio168 citazioni
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6Appello incidentale, ripartizione delle spese121 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Gratuito patrocinio (divorzio)549 citazioni
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Interpretazione del contratto450 citazioni
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Forderung aus Versicherungsvertrag, -382 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.