Fatti

[Y.] ha presentato il 21 settembre 2011 presso il Tribunale regionale di Berna-Mittelland una domanda di divorzio dalla moglie X. Il 6 dicembre 2012 [Y.] ha ritirato la domanda di divorzio. Nella liquidazione delle spese, X. ha chiesto di porre le spese giudiziarie a carico di [Y.] e di condannarlo a un'indennità di parte di Fr. 8'000.-. [Y.] ha chiesto di dimezzare le spese giudiziarie e di compensare le spese di parte.

Il Tribunale regionale ha posto le spese giudiziarie di Fr. 3'436.- a carico delle parti in parti uguali e ha condannato [Y.] a pagare a X. un'indennità di parte di Fr. 2'000.-. X. ha presentato reclamo contro il punto delle spese, che il Tribunale superiore ha respinto con decisione definitiva.

X. ha quindi presentato un ricorso in materia civile e, in via sussidiaria, un ricorso di diritto costituzionale al Tribunale federale. Essa ha chiesto l'annullamento della decisione del Tribunale superiore e ha richiesto di porre le spese giudiziarie di primo grado a carico di [Y.] e di condannarlo al pagamento di un'indennità di parte di Fr. 8'000.-.

Legge

Il Tribunale federale accoglie il ricorso. Esso afferma che secondo l'art. 106 cpv. 1 CPC le spese processuali devono in linea di principio essere poste a carico della parte soccombente. In caso di ritiro della domanda, la parte attrice è considerata soccombente.

Sebbene l'art. 107 CPC preveda una regolamentazione discrezionale per i…