Art. 109 CPC
Ripartizione in caso di transazione giudiziaria
1 In caso di transazione giudiziaria, ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito nella transazione medesima.
2 Le spese sono ripartite secondo gli articoli 106–108 se:
- a. la transazione è silente in merito;
- b. la ripartizione pattuita grava unilateralmente una parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ripartizione delle spese nella procedura di divorzio3 citazioni
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2Obbligo della parte convenuta di versare un anticipo spese nella procedura civile bernese (art. 57 CPC/BE; art. 4 Cost.). Non viola l'art. 4 Cost. la normativa dell'art. 57 cpv. 1 e 2 CPC/BE, secondo la quale viene chie…1 citazioni
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3DTF 74_II_1760 citazioni18/11/1948 · 0 citazioni
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4DTF 74_II_1800 citazioni01/01/1948 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Espulsione3 citazioni
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Reclamo sulle spese2 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.