Art. 109 CPC

Ripartizione in caso di transazione giudiziaria

1 In caso di transazione giudiziaria, ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito nella transazione medesima.
2 Le spese sono ripartite secondo gli articoli 106–108 se:
  1. a. la transazione è silente in merito;
  2. b. la ripartizione pattuita grava unilateralmente una parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ripartizione delle spese nella procedura di divorzio
    · 22/08/2013 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Obbligo della parte convenuta di versare un anticipo spese nella procedura civile bernese (art. 57 CPC/BE; art. 4 Cost.). Non viola l'art. 4 Cost. la normativa dell'art. 57 cpv. 1 e 2 CPC/BE, secondo la quale viene chie…
    · 27/08/1998 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 74_II_176
    18/11/1948 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 74_II_180
    01/01/1948 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.