Fatti
Il ricorrente [X.] (nato nel 1980) e sua moglie [Y.] (nata nel 1962) si sono separati nel luglio 2007. Il 1° luglio 2010, la moglie ha presentato presso il Tribunale cantonale di Sciaffusa la domanda di divorzio. Insieme alla sua risposta alla domanda, [X.] ha presentato il 15 novembre 2010 una richiesta di patrocinio a spese dello Stato e di rappresentanza legale per il procedimento di divorzio dinanzi al Tribunale cantonale. Il Tribunale cantonale ha respinto la richiesta il 20 gennaio 2011 per mancanza di indigenza.
Contro questa decisione, [X.] ha presentato ricorso il 31 gennaio 2011 al Tribunale superiore del Cantone di Sciaffusa. Anche il Tribunale superiore ha respinto il 13 maggio 2011 il ricorso contro il rigetto da parte del tribunale cantonale della richiesta di patrocinio a spese dello Stato e di rappresentanza legale. Allo stesso modo, ha respinto la richiesta di patrocinio a spese dello Stato e di rappresentanza legale per il procedimento di ricorso a causa della mancanza di prospettive di successo del ricorso e ha posto a carico di [X.] le spese del procedimento di ricorso di CHF 500.-.
Legge
Il Tribunale federale ha confermato le decisioni delle istanze precedenti. Ha affermato che il diniego dell'indigenza del ricorrente da parte delle autorità cantonali non era censurabile. Di conseguenza, mancava anche un presupposto per la concessione del patrocinio a spese dello Stato, per cui non era necessario approfondire ulteriormente la questione.
Inoltre, l'imposizione di spese giudiziarie per il procedimento di ricorso contro la decisione sul patrocinio a spese dello Stato era ammissibile. L'art. 119 cpv. 6 CPC, che prevede la gratuità del…