Art. 119 CPC
Istanza e procedura
1 L’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa.
2 L’instante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore desiderato.
3 Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve essere comunque sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili.
4 In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo.
5 In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta.
6 Tranne in caso di malafede o temerarietà, nella procedura di gratuito patrocinio non vengono prelevate spese processuali.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Gratuità della procedura di gratuito patrocinio719 citazioni
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2Prelievo e calcolo delle spese giudiziarie224 citazioni
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3Cauzione per le spese ripetibili; parziale concessione dell'assistenza giudiziaria220 citazioni
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4Accollamento delle spese ripetibili al Cantone in una procedura di ricorso in materia di assistenza giudiziaria, questione di diritto di importanza fondamentale170 citazioni
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5Termine impartito per il versamento dell'anticipo spese; istanza di assistenza giudiziaria53 citazioni
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6Assistenza giudiziaria; assunzione di prove a titolo cautelare36 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Gratuito patrocinio (divorzio)242 citazioni
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Unentgeltliche Rechtspflege (Anfechtung der Vaterschaft)126 citazioni
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gratuito patrocinio121 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.