Fatti
Il 10 giugno 2011, il Giudice di pace del distretto di Morges ha pronunciato la revoca definitiva dell'opposizione presentata da A. al precetto di pagamento notificatogli dalla Banca X. A. ha fatto ricorso contro questa decisione presso la Corte delle esecuzioni e fallimenti del Tribunale cantonale del Canton Vaud, al quale è stato fissato un termine al 8 settembre 2011 per effettuare l'anticipo delle spese del ricorso. L'8 settembre 2011, A. ha richiesto l'assistenza giudiziaria, ma il presidente della Corte delle esecuzioni e fallimenti gli ha inviato il modulo di richiesta di assistenza giudiziaria a mezzo raccomandata del 21 settembre 2011, assegnandogli un termine al 3 ottobre 2011 per restituirlo, corredato della necessaria documentazione, pena il mancato esame della richiesta. L'avviso precisava inoltre che il termine per versare l'anticipo spese era prorogato al 3 ottobre 2011, in difetto del quale non si sarebbe entrati nel merito del ricorso. A. ha depositato il modulo di richiesta di assistenza giudiziaria il 5 ottobre 2011, chiedendo inoltre la restituzione dei termini fissati al 3 ottobre 2011. Con sentenza del 12 ottobre 2011, il giudice presidente della Corte delle esecuzioni e fallimenti ha ritenuto il ricorso improcedibile e ha cancellato la causa dal ruolo.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso, ritenendo che l'aver fissato un identico termine al ricorrente per depositare i documenti relativi alla sua richiesta di assistenza giudiziaria e per versare l'anticipo spese non fosse ammissibile, in quanto i due elementi si escludono a vicenda. Secondo il Tribunale federale, il giudice istruttore non può esigere dal ricorrente un anticipo spese finché la sua richiesta di assistenza giudiziaria non sia stata…