Fatti

In questo procedimento si trattava della questione se la concessione parziale del patrocinio a spese dello Stato al convenuto B. fosse legittima. La ricorrente A. AG aveva presentato un'azione presso il Tribunale distrettuale di Rheinfelden per contestare il nuovo patrimonio ai sensi dell'art. 265a cpv. 4 LEF. Il Tribunale distrettuale aveva concesso il patrocinio a spese dello Stato a B. e gli aveva nominato un difensore d'ufficio.

A. AG ha presentato reclamo contro la decisione del Tribunale distrettuale e ha chiesto che B. fosse obbligato a prestare una cauzione per le spese di parte. Il Tribunale superiore del Cantone di Argovia ha confermato la concessione parziale del patrocinio a spese dello Stato a B., ma lo ha esonerato dall'obbligo di versare l'acconto per le spese giudiziarie e la cauzione per un'eventuale indennità di parte.

Contro questa decisione del Tribunale superiore, A. AG ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, nella misura in cui vi è entrato in materia. Ha affermato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale sull'art. 29 cpv. 3 Cost., che deve essere considerata anche per l'interpretazione dell'art. 117 lett. a CPC, una persona è considerata bisognosa se non è in grado di sostenere i costi di un processo senza intaccare i mezzi necessari per la copertura del proprio sostentamento necessario e di quello della sua famiglia.

Ai sensi dell'art. 118 cpv. 2 CPC, il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso anche parzialmente. Il Tribunale federale ha ritenuto ammissibile…