Art. 118 CPC
Estensione
1 Il gratuito patrocinio comprende:
- a. l’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- b. l’esenzione dalle spese processuali;
- c. la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo.
2 Il gratuito patrocinio può essere concesso integralmente o in parte. Può essere concesso anche per l’assunzione di prove a titolo cautelare.
3 Il gratuito patrocinio non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Base legale del diritto all'assistenza giudiziaria ed al gratuito patrocinio201 citazioni
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2Cauzione per le spese ripetibili; parziale concessione dell'assistenza giudiziaria188 citazioni
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3Concessione parziale dell'assistenza giudiziaria99 citazioni
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4Assistenza giudiziaria, condizione delle probabilità di successo87 citazioni
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5Assistenza giudiziaria; indigenza40 citazioni
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6Gratuito patrocinio; ammissibilità dell'esigenza di una dichiarazione di cessione31 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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44 citazioni
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Unentgeltlicher Rechtsbeistand (Schlichtungsverfahren betreffend Mündigenunterhalt)38 citazioni
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26 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.