Fatti

Il 25 agosto 2014, A. (attore, ricorrente) ha presentato presso il Tribunale distrettuale di Dietikon una domanda di risarcimento contro la società assicurativa B. AG (convenuta, controparte nel ricorso). Allo stesso tempo, ha chiesto la concessione del patrocinio a spese dello Stato e la nomina dell'avvocato Massimo Aliotta come difensore d'ufficio.

Il Tribunale distrettuale ha accolto entrambe le richieste a condizione che l'attore firmi una dichiarazione di cessione di un eventuale risarcimento processuale - ad eccezione delle pretese di soddisfazione - fino all'ammontare delle spese giudiziarie e dei costi della rappresentanza legale a suo carico, a favore della cassa del tribunale.

Contro questa decisione, l'attore ha presentato ricorso, respinto dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo e infine dal Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, anche sotto il vigore del Codice di procedura civile svizzero (CPC), è ammissibile subordinare la concessione del patrocinio a spese dello Stato alla cessione di un eventuale risarcimento processuale fino all'ammontare delle spese giudiziarie e dei costi della rappresentanza legale a carico del richiedente.

La cessione facilita l'esecuzione del diritto di rivalsa dello Stato, in quanto già al momento della concessione del…