Art. 26 Cost.
Garanzia della proprietà
1 La proprietà è garantita.
2 In caso d’espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 44 LEF: sequestro dopo la dichiarazione di fallimento106 citazioni
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2Espropriazione materiale (art. 26 cpv. 2 Cost., art. 5 cpv. 2 LPT); distinzione tra dezonamento e mancata attribuzione alla zona edificabile72 citazioni
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3Espropriazione di diritti di vicinato a causa del rumore derivante dal traffico aereo nonché di diritti di difesa contro il sorvolo diretto; calcolo dell'indennità63 citazioni
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4Garanzia della proprietà; distruzione di canapa durante il procedimento di istruzione60 citazioni
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5Pianificazione del territorio, zone protette, politica energetica, piano di utilizzazione cantonale per un parco eolico53 citazioni
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6Convenzioni OIL n. 98, 150 e 154; legge vallesana del 12 ottobre 2006 sugli istituti statali di previdenza (LIEP); controllo astratto delle norme; forza derogatoria del diritto federale52 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Espropriazione sostanziale26 citazioni
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22 citazioni
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Zona di pianificazione20 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.