Fatti

{ "title": \"Ammissibilità del sequestro di surrogati derivanti da reati ai fini della confisca nonostante l'apertura della procedura fallimentare sul patrimonio dell'autore del reato", \"facts": \"

La ricorrente (parte lesa) aprì il 26 giugno 1997 un conto e un deposito titoli presso la F. SA (in seguito fallita). Il 23 giugno 1998 dispose lo scioglimento del conto, con l'ordine alla F. SA di trasferire i titoli su un conto presso la X. Bank. Invece, i titoli vennero venduti il 6 luglio 1998 e il ricavato (in totale USD 3'447'988) fu in parte utilizzato per pagare debiti della F. SA o versato ad altri creditori. Il 24 luglio 1998 fu dichiarato il fallimento della F. SA. La ricorrente presentò denuncia penale e chiese il sequestro dei valori patrimoniali ai fini della successiva confisca e restituzione. La Procura distrettuale e, in seguito, la Procura dello Stato del Cantone Zurigo respinsero la richiesta. La ricorrente propose ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

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1. Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico La ricorrente, in qualità di parte lesa, è legittimata a proporre il ricorso di diritto pubblico, poiché ha un interesse giuridicamente protetto all'adozione di un sequestro ai fini della tutela delle proprie pretese derivanti dal reato. Il ricorso è diretto contro il diniego di una misura cautelare (sequestro), non contro una sentenza definitiva. È ravvisabile un pregiudizio non altrimenti riparabile, poiché il sequestro serve a salvaguardare valori patrimoniali che potrebbero altrimenti andare perduti per la parte lesa. Il ricorso di nullità alla Corte di cassazione è inammissibile, trattandosi di una misura cautelare.

2. Diritto di essere sentito e obbligo di motivazione La ricorrente ha eccepito che la Procura dello Stato le avrebbe negato il diritto di essere sentita, poiché avrebbe riportato in modo inesatto una dottrina (Niklaus Schmid). Il Tribunale federale ha chiarito che l'obbligo di motivazione dell'autorità non richiede una riproduzione esatta, secondo l'autore, di ogni opinione dottrinale. È decisivo che l'autorità esponga nella motivazione la propria effettiva opinione giuridica. Poiché la Procura dello Stato ha correttamente riportato la propria posizione nella motivazione della decisione, il diritto di essere sentito non è stato violato.

3. Confisca di surrogati e vincolo fallimentare La ricorrente ha sostenuto che la Procura dello Stato avrebbe erroneamente individuato l'oggetto del procedimento e operato un bilanciamento degli interessi in modo arbitrario. Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del sequestro di surrogati (ricavato dalla vendita dei titoli) ai fini della confisca ai sensi dell'art. 59 cpv. 1 n. 1 CP. Ha constatato che possono essere confiscati sia i valori originali sia i surrogati veri e propri, purché siano ancora in possesso dell'autore del reato o del beneficiario e siano chiaramente individuabili. Il sequestro di tali valori prevale sul vincolo fallimentare, poiché è finalizzato alla tutela della confisca. Tuttavia, un sequestro ai fini della tutela di un credito sostitutivo (art. 59 n. 2 CP) non è più ammissibile dopo l'apertura della procedura fallimentare, poiché tale credito non attribuisce un diritto di prelazione (art. 59 cpv. 3 n. 2 CP).

4. Accertamento arbitrario del fatto La Procura dello Stato non aveva verificato se il ricavato dalla vendita dei titoli (USD 2'380'000) fosse ancora presente nella massa…