Art. 88 OG

Autorità inferiori in materia di diritti politici

1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
  1. a. in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
  2. b. in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2 I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest’obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Protezione dall'arbitrio, diniego di un permesso di dimora, ricevibilità di un ricorso di diritto pubblico
    · 03/04/2000 · 385 citazioni Riassunto
  2. 2
    Legge sulla parità dei sessi (LPar); uguaglianza di retribuzione; infermiere bernesi
    · 18/12/1998 · 234 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 44 LEF: sequestro dopo la dichiarazione di fallimento
    · 23/06/2000 · 232 citazioni Riassunto
  4. 4
    Mancato rinnovo del permesso di dimora
    · 11/09/2000 · 187 citazioni Riassunto
  5. 5
    Portata del diritto di accertamento di cui all'art. 9 cpv. 3 LMI (consid. 1)
    · 13/07/2004 · 182 citazioni Riassunto
  6. 6
    Libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.). Diritto dei parenti di un defunto di scegliere il luogo di sepoltura; tutela, dopo il decesso, del diritto della personalità del defunto; ponderazione dei contrapposti interessi…
    · 12/02/2003 · 165 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.