Art. 88 OG
Autorità inferiori in materia di diritti politici
1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
- a. in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
- b. in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2 I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest’obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Protezione dall'arbitrio, diniego di un permesso di dimora, ricevibilità di un ricorso di diritto pubblico385 citazioni
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2Legge sulla parità dei sessi (LPar); uguaglianza di retribuzione; infermiere bernesi234 citazioni
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3Art. 44 LEF: sequestro dopo la dichiarazione di fallimento232 citazioni
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4Mancato rinnovo del permesso di dimora187 citazioni
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5Portata del diritto di accertamento di cui all'art. 9 cpv. 3 LMI (consid. 1)182 citazioni
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6Libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.). Diritto dei parenti di un defunto di scegliere il luogo di sepoltura; tutela, dopo il decesso, del diritto della personalità del defunto; ponderazione dei contrapposti interessi…165 citazioni
Ultime sentenze del TF
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