Art. 44 LEF
Realizzazione degli oggetti confiscati
La realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d’ordine penale o fiscale oppure in virtù della legge del 18 dicembre 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o cantonali.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Sequestro di beni per garantire la copertura delle spese d'istruzione, di processo e di esecuzione della pena (§ 83 CPP/ZH)27 citazioni
-
2Blocco di averi da parte del Consiglio federale sulla base dell'art. 184 cpv. 3 Cost.; applicazione per analogia dell'art. 44 LEF18 citazioni
-
3Art. 44 LEF: sequestro dopo la dichiarazione di fallimento16 citazioni
-
414 citazioni
-
5I. Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati13 citazioni
-
6DTF 76_I_2813 citazioni08/03/1950 · 13 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Definitive Rechtsöffnung, Steuern9 citazioni
-
Sospensione della procedura di realizzazione7 citazioni
-
7 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.