Art. 44 LEF

Realizzazione degli oggetti confiscati

La realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d’ordine penale o fiscale oppure in virtù della legge del 18 dicembre 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o cantonali.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Sequestro di beni per garantire la copertura delle spese d'istruzione, di processo e di esecuzione della pena (§ 83 CPP/ZH)
    · 20/04/1989 · 27 citazioni Riassunto
  2. 2
    Blocco di averi da parte del Consiglio federale sulla base dell'art. 184 cpv. 3 Cost.; applicazione per analogia dell'art. 44 LEF
    · 14/09/2005 · 18 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 44 LEF: sequestro dopo la dichiarazione di fallimento
    · 23/06/2000 · 16 citazioni Riassunto
  4. 4
    · 19/12/1994 · 14 citazioni Riassunto
  5. 5
    I. Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
    · 12/09/1975 · 13 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 76_I_28
    08/03/1950 · 13 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.